Le Cappuccine fin dalla fondazione sono state ispirate spiritualmente dai frati Cappuccini, presenti anche nella cittadina di Loano fin dal XVI sec. in un complesso chiesa-convento dedicato a Maria Immacolata. La piccola comunità religiosa era stata voluta dal vescovo di Albenga, mons. Filippo Allegro, in concerto con padre Angelico (Martini) da Sestri Ponente, cappuccino della Provincia ligure, considerati gli aspetti tipici dell’apostolato cappuccino: l’assistenza ai poveri e ai malati (in special modo durante le epidemie) che, unita alla predicazione evangelica popolare, rivolta ai semplici, storicamente li ha resi cultori dell’apostolato sociale e fondatori di associazioni, confraternite e sodalizi con finalità benefiche e assistenziali. Madre Rubatto, subito preposta alla guida della giovane fraternità e, ancor più alla formazione spirituale delle sorelle, fu a sua volta guidata, consigliata e plasmata alla scuola dei Cappuccini presenti a Loano e poi a Genova. Ad essi le prime Costituzioni conferivano il ruolo di Direttore che aveva il compito di: «regolare lo sviluppo e l’andamento morale, disciplinare ed economico» dell’Istituto, di esaminare le postulanti e le novizie per ammetterle alla vestizione o professione, e di accettare una nuova casa o missione. A proposito di quest’ultimo compito enorme sarà l’influenza della scelta dei luoghi per nuove fondazioni o servizi, soprattutto all’inizio legati strettamente alla presenza dei Cappuccini, da cui le Terziarie erano chiamate per la collaborazione nella pastorale. Non meno rilevante per l’Istituto è stato l’impulso dato dai Cappuccini al reclutamento vocazionale che, particolarmente fruttuoso in certe zone della Lombardia (ma si può dire altrettanto in quel di Montevideo e Rosario), costituiva un ricco vivaio di giovani aspiranti Cappuccine. Il documento è conservato nell’ASCG sezione Governo, serie Legislazione, 9.
Introduzione storica al Terz’Ordine regolare francescano
Nessun periodo storico come il XIX secolo ha visto fiorire un così gran numero di istituzioni religiose maschili e femminili del Terz’Ordine regolare francescano per lo più a carattere missionario, ma anche dedite alla cura dei malati, all’assistenza dei poveri, all’educazione della gioventù, alla cura delle chiese e del culto divino, quasi a dimostrare: «che l’eccezionale sviluppo del Terz’Ordine regolare, in uno dei periodi più ufficialmente anticattolici e negatori del sovrannaturale, significa la ricca vitalità del Francescanesimo che prende dal Vangelo, sua regola, la capacità di dare ad ogni secolo le forme di attività spirituale convenienti al secolo stesso»1. Le Terziarie Cappuccine di Loano si inseriscono in questo movimento spirituale e apostolico nel solco della tradizione cappuccina.Leggi di più
L’Istituto delle Terziarie cappuccine di Loano e l’Ordine dei Frati minori Cappuccini
Con il decreto l’Ordine dei Frati minori Cappuccini nel 1909 aggrega a sé l’Istituto delle Terziarie cappuccine di Loano: «L’aggregazione è l’atto giuridico col quale un Ordine religioso ammette alla partecipazione dei propri diritti liturgici e, per quanto è possibile delle indulgenze, una congregazione religiosa che intende assumere in qualche modo alcune norme ispiratrici della regola del Terz’Ordine e vivere lo spirito che lo anima»7. Leggi di più


1A. GEMELLI, Il francescanesimo, Milano, 1979, p. 419.
2«Questo progressivo evolversi e affermarsi ovunque è dovuto a molteplici cause tra le quali primeggiano: la loro vita francescana vissuta come testimonianza, l’oculata direzione di saggi e prudenti superiori sotto il benevolo incoraggiamento della Santa Sede; la soave e austera semplicità che li avvicinava ai bisogni e alle esigenza dei popoli sia nelle quotidiane vicende che in tempo di pubbliche calamità; il multiforme apostolato, valido e universale strumento di rinnovamento e di riforma» (MELCHIORRE DA POBLADURA, Cappuccini, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. II, Milano 1977, col. 205).
3Proviene dal termine latino discretus, in senso proprio «in grado di giudicare», assunto soprattutto nell’ambito monastico per indicare i consiglieri del superiore: «Nel diritto dei religiosi il discretorio è il collegio dei discreti (…) il cui compito è di assistere e coadiuvare il superiore nella direzione della comunità» (M. MAYER, Discretorio, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. III, Milano 1977, col. 718).
4«Era un’istituzione giuridica (…) che implicava il mandato, senza potestà di giurisdizione, dato a un cardinale (…) da parte del papa, di aver cura del bene spirituale di una determinata famiglia religiosa (…). Come progetto l’istituzione si deve a san Francesco d’Assisi che prescrive al suo Ordine di chiedere al papa un cardinale che ne sia governatore, protettore e correttore» (A. BONI, Cardinale protettore, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. II, Milano 1977, col. 276).
5Codice di Diritto canonico 1917.
6G. ROCCA, Terz’Ordine Regolare, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. IX, Milano 1977, coll. 1061-1062.
7V. MACCA, Aggregazione, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. I, Milano 1977, col. 150.
8«L’Istituto delle Suore Terziarie Cappuccine (…) riconosce per padre s(an) Francesco d’Assisi di cui professa la Terza Regola secondo la bolla Misericors Dei Filius di s(ua) s(antità) p(a)p(a) Leone XIII» (CC 1897 c. I, § 1).
9Da MELCHIORRE DA POBLADURA, Cappuccini, col. 209.
10Costituzioni dell’8 luglio 1897 dette definitive date da mons. Filippo Allegro, vescovo di Albenga, alle Suore Terziarie Cappuccine.
11CC 1897, c. II, § 2.
12È un termine tipico nell’ambiente monastico-clericale che sta ad indicare una consultazione privata tra l’Ordinario e i singoli membri della comunità religiosa prima della celebrazione del Capitolo elettivo, il cui carattere anche se non sacramentale, richiede la massima segretezza e discrezionalità [n.d.A.].
13CC 1897, c. IX, § 15.
14Ibid., c. IX, §§ 16-19.
15Ibid., c. X, § 9.
16Costituzioni delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano del 27 maggio 1916 approvate dalla Santa Sede ad experimentum, Roma 1916.
17Per Ordinari s’intendono i vescovi o i Superiori maggiori degli Istituti clericali di diritto pontificio (da DE PAOLIS, La vita consacrata nella Chiesa, Venezia 2010, p. 142).
18CC 1897, c. II, § 259.
19Cf. nota 8 a p. 8 riguardo al suggerimento del card. Ferrata sul modo di giungere più speditamente al riconoscimento dell’Istituto e all’approvazione delle Costituzioni.
20ASCG, sez. Governo, serie Legislazione, 7, 1v.
21V. MACCA, Aggregazione, col. 150.
22Ibid., col. 151.
23Ib.
24MARIANO D’ALATRI, Cappuccine, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. II, Milano 1977, col. 192.
25CC 1916 par. I c. II, § 4.